Architetto e anche amministratore? E’ possibile solo se l’architetto lavora fuori dal Comune che lo stesso amministra. La normativa è sempre stata chiara nel caso in cui l’amministratore sia un assessore che chiaramente, per legge ma anche semplicemente per deontologia, non può occuparsi come professionista di questioni di edilizia pubblica o privata nel comune amministrato. Solo più recentemente però, con una sentenza della Corte di Cassazione, si fa chiarezza anche sulla figura del sindaco.
Alla luce delle subentrate conferme della Cassazione stessa, l’Ordine degli Architetti di Novara e Vco pubblica sul proprio sito una informativa, che ha molto il sapore il un monito, rivolta a tutti gli iscritti. “A seguito dell’ultima tornata elettorale, che ha visto alcuni di Voi eletti e/o nominati quali membri della Giunta comunale, con la presente vogliamo porre nuovamente la Vostra attenzione sull’art. 78, co. 3°, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che pone il dovere di astensione dall’esercizio «di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica» ai membri di giunta comunale che esercitino competenze «in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici», con effetto limitato al «territorio da essi amministrato». Il membro di giunta comunale (in particolare, l’assessore) non è posto di fronte all’alternativa se optare per la carica ricoperta (rinunciando all’attività professionale) o per l’attività professionale (decadendo dalla carica pubblica), perché prima ancora è a lui vietato assumere ed esercitare l’attività professionale che non può comunque accettare.
“La sentenza a cui ci riferiamo nella lettera – spiega la presidente dell’Ordine degli Architetti di Novara e Vco Nicoletta Ferrario – rigetta il ricorso di un nostro iscritto nei confronti dell’Ordine e del Consiglio nazionale. La Cassazione ha ribadito, con una sua sentenza, ciò che il nostro ordine aveva già affermato: sia il sindaco che gli amministratori rientrano nella normativa. Peraltro, il Consiglio nazionale ha anche approvato le nuove linee deontologiche facendo rientrare lo stesso concetto. Ci è sembrato giusto porre l’attenzione dei colleghi su questa norma”.
Norma alla quale, evidentemente, non tutti si attengono, nemmeno sul nostro territorio. Ma alla luce delle sanzioni e ammonizioni previste l’Ordine consiglia di fare attenzione.