E’ stato pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale (verrebbe da dire ‘’finalmente’’, dato il tempo trascorso da quando se ne è cominciato a parlare…) il decreto attuativo del cosiddetto ‘’Bonus Bebè’’, previsto dalla Legge di Stabilità per le famiglie che hanno un reddito ISEE inferiore ai 25.000 euro/anno.
Più precisamente, il bonus spetta alla famiglie in cui nasce (o in cui viene adottato) un figlio tra l’1 gennaio del 2015 e il 31 dicembre del 2017. L’importo viene stabilito in base all’Isee: è di 80 euro al mese se il reddito è inferiore ai 25.000 euro annui; qualora il reddito familiare fosse inferiore anche ai 7.000 euro all’anno il bonus raddoppia, con l’assegno annuo che sale a 1.920 euro. Il bonus verrà erogato fino al compimento del terzo anno di età del bambino (o del terzo anno dalla data di ingresso nel nucleo familiare nel caso di adozione).

Daniele Andretta
Ottenuta (verrebbe da dire, di nuovo, ‘’finalmente’’) la cosiddetta ‘’bollinatura’’ dalla Corte dei Conti, l’organismo che deve certificare la sussistenza della copertura finanziaria dei provvedimenti di spesa emanati dal Governo, la palla passa ora all’Inps.
La domanda andrà presentata esclusivamente in forma telematica; sarà possibile autocertificare il possesso dei requisiti, ma l’Inps verificherà a posteriori sia la veridicità della dichiarazione sia la sussistenza nel tempo dei requisiti. Per non perdere mensilità del bonus fiscale, la domanda va presentata entro novanta giorni dall’avvenuta nascita del figlio (in caso di adozione vale la data di ingresso del bambino nel nucleo familiare). Per i bambini già nati, i novanta giorni decorrono dalla data di pubblicazione del decreto (quindi dal 10 aprile 2015); in caso di domande presentate oltre tale termine, l’assegno decorrerà a partire dal mese di presentazione della domanda, senza possibilità di recupero dei mesi precedenti.
Ovviamente si perde il diritto al bonus se il reddito familiare Isee dovesse superare i 25.000 euro, se dovesse venire meno la potestà genitoriale, se dovesse essere revocata l’adozione.
E’ da segnalare anche il caso della separazione dei coniugi, laddove il figlio può essere affidato esclusivamente ad un genitore; questo cambiamento potrebbe provocare la necessità di presentare nuovamente la domanda per ottenere il bonus. Per contro, il genitore che perde la qualifica deve comunicare tempestivamente all’Inps il venir meno dei requisiti per ricevere l’assegno.
Attenzione alla clausola di salvaguardia: la legge di Stabilità ha demandato all’Inps anche il controllo sul volume complessivo dei bonus erogati rispetto a quanto preventivato. Se la spesa dovesse eccedere la somma stanziata, in mancanza di rifinanziamento delle somme disponibili, scatterebbe il blocco delle domande e potrebbero essere rivisti sia i parametri Isee per accedere al bonus sia l’importo dell’assegno mensile, che verrebbe quindi ridotto.
Da ultimo, va ricordato che il bonus bebè è cumulabile con il bonus 80 euro e con tutti gli altri aiuti previsti per le famiglie: l’assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti (ANF), l’assegno erogato dai Comuni, le detrazioni IRPEF per i figli a carico, gli eventuali bonus riconosciuti da alcune Regioni ed infine l’assegno alla maternità per le lavoratrici non occupate.
Daniele Andretta
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