La Regione ha torto, per il bollo auto prescrizione dopo tre anni
Le ingiunzioni di pagamento notificate da Soris S.p.A. Incaricata dalla Regione Piemonte per recuperare il pagamento dei bolli auto per gli anni 2010, 2011,2012, non sono legittime. Il CTP di Torino ha dato ragione ai contribuenti.
I contribuenti di Novara e Vercelli ottengono una importante serie di successi in materia tributaria nei confronti di Regione Piemonte sull’annoso tema del termine prescrizionale del bollo auto.
Nonostante la normativa fissi in 3 anni la prescrizione della tassa automobilistica, Regione Piemonte continua ad inviare cartelle di riscossione ai contribuenti piemontesi per tramite di Soris s.p.a., agente di riscossione. Tale tesi poggia su una legge regionale, la n. 20/2002, che prorogò detto termine sino a cinque anni.
La CTP di Torino ha confermato tale orientamento in una serie di pronunce, oltre una ventina che il termine di prescrizione della tassa automobilistica deve indefettibilmente ritenersi fissato in tre anni, decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo al termine di pagamento del tributo.
In comunicato stampa Federconsumatori, che ha appoggiato i ricorrenti aderendo sin da principio alla tesi più favorevole al contribuente che invocava il termine prescrittivo triennale previsto dal D.L. 953 del 1982, spiega che “con prima sentenza, 683/2018 del 25 luglio, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha rigettato le difese di Regione Piemonte, comuni a tutti i ricorsi, di cui quello di cui trattasi costituiva peraltro il caso di maggiore complessità e delicatezza ed ha accolto pienamente le tesi di Federconsumatori contenute nel ricorso introduttivo dal contribuente e confermando così l’applicazione del termine prescrizionale triennale previsto nel D.L. 953/1982;normativa peraltro che assurge a rango di legge ordinaria”.
I giudici tributari hanno infatti sposato le tesi di Federconsumatori che riprendono l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ritiene vincolante il termine di cui D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51.
In particolare i contribuenti coinvolti nelle recentissime pronunce, si erano rivolta allo sportello di Federconsumatori di Novara e Vercelli, mostrando le ingiunzioni di pagamento notificate da Soris S.p.A., relative ai bolli auto per gli anni 2010, 2011,2012. Nonostante le istanze in autotutela formulate dall’Associazione, nella speranza di evitare il contenzioso giudiziario, avanti al rifiuto dell’ente impositore, Regione Piemonte e dell’Ente Riscossore Soris S.p.A., ai risparmiatori non era rimasto che procedere chiedendo l’annullamento del provvedimento impositivo con l’assistenza dell’Avv. Giuseppe Franco fiduciario dello sportello Federconsumatori di Vercelli.